Art. 4.
(Informazione e tutela del consumatore).

      1. Gli «outlet» sono tenuti a rispettare la disciplina sulle vendite straordinarie e sulle vendite sottocosto, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle leggi regionali in materia di commercio.
      2. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso dei locali e nelle immediate adiacenze dell'esercizio commerciale devono recare, in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, il prezzo di vendita al pubblico.
      3. Se l'esercente intende pubblicizzare, in periodi diversi da quelli di effettuazione delle vendite straordinarie, l'offerta delle merci a un prezzo inferiore a quello di listino o a quello consigliato dal produttore o dal fornitore, ovvero a quello di mercato, sul cartello e nei diversi supporti utilizzati deve essere fatto riferimento:

          a) al prezzo di listino o al prezzo consigliato o al prezzo di mercato;

          b) allo sconto o al ribasso espresso in percentuale rispetto ai prezzi indicati alla lettera a);

          c) al prezzo finale di vendita al pubblico.

      4. Durante il periodo di effettuazione delle vendite straordinarie, l'esercente ha l'obbligo di indicare, oltre al prezzo finale di vendita al pubblico, lo sconto o il

 

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ribasso rispetto ai prezzi normalmente praticati nell'esercizio commerciale.